Titolo domanda

Domanda
Come RLS sono nel gruppo ddi gestione della valutazione preliminare del rischio SLC in una grande azienda ospedaliera milanese. Tra gli indici (eventi sentinella) richiesti ce ne sono due che hanno suscitato dibattito. La % di personale assunto presso agenzie esterne (coop, ag interinali, lavoro somministrato ecc) dove il dato è chiaro alle Risorse Umane e RSPP. Invece l'indice precedente, la % di personale precario, sostengono essere assente. Io non sono d'accordo perché nella mia Asst ci sono poli territoriali soprattutto della salute mentale (UONPIA; CPS, dipendenze, NOA) la cui % di Psicologi libero-professionisti coprono la maggior parte dei bisogni dell'utenza che afferisce con SSN). I contratti di collaborazione professionale si avvalgono di psicologi in libera professione ma sono di fatto precari e in molte U.O. affiancano personale assunto a tempo indeterminato. Perché non devono essere conteggiati come "precari"? Cioè questo è personale, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, e in più mandano avanti interi servizi pubblici. Mi hanno risposto che "non contano" perché non rientrano nella L.81 (in quanto partite IVA). Potreste chiarirmi questo punto? In un ospedale che cosa si intende allora per personale precario? E i medici specializzandi? E i tirocinanti? Grazie
Risposta
Rispetto alla domanda specifica, dovresti verificare se la tipologia di rapporto di lavoro che hanno i lavoratori di cui parli rientra nelle categorie ,previste dall’articolo quattro del testo unico, che non sono conteggiati ( computati) per far scattare gli obblighi previsti per il datore di lavoro dal testo unico. Considera, però, che se vuoi fare un’azione efficace sul rischio stress, potresti utilizzare il nostro questionario online (basatosu quello delle linee guida Inail sullo stress) per fare direttamente la valutazione dello stress percepito dai lavoratori (previsto nella fase di di approfondimento della valutazione del rischio). Se decidi di fare il questionario contattaci Elenco dei lavoratori che non rientrano nel computo di quelli che fanno scattare gli obblighi del testo unico: Dlgs 81/08 Articolo 4 - Computo dei lavoratori 1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368(N), in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74(N) del medesimo decreto. f) i lavoratori di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 877(N), ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222(N) del Codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l); l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente. l-bis) i lavoratori in prova