
Siamo dei lavoratori che confezionano la carne, la stanza in cui lavoriamo è a 4 gradi; quando si aprono le celle frigorifere si abbassa ulteriormente e maneggiamo carni che, a seconda del tipo, sono fredde o congelate. Erano previste le pause dopo 150 minuti di lavoro, il datore di lavoro le ha arbitrariamente portate a 2 h e 45'. Potreste fornirci le normative e tabelle di riferimento?
Per rispondere alla vostra domanda ci conviene seguire il seguente schema logico di tipo “ normativo-legislativo:
1. Il dlgs 81/08 prevede :
-
-
Allegato 4 Punto 1.9 microclima - 1.9.2.5. “Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione”.
-
1.2 Articolo 182 , agenti fisici ( tra cui rientra il microclima ); disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi .”Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto”
-
Quindi, ai sensi del Dlgs 81/08 ( ma anche dell’art. 2087 del codice civile), il datore di lavoro deve adottare le soluzione tecniche più avanzate disponibili; poiché la norma tecnica di riferimento per la tutela della salute rispetto al microclima, la DIN 33403-5, prevede dei parametri rispetto a “ durata massima di permanenza senza interruzioni nei locali di lavoro e di durata minima pausa di riscaldamento”, il datore di lavoro deve adottare delle misure di prevenzione in conformità a questi parametri.
La tabella prevista dalla norma DIN 33403-5 prevede le seguenti pausa e le durate massime di tempo in locali al di sotto di una certa temperatura:
-
Temperatura tra +15fino a +10º: durata massima di permanenza senza interruzioni (150 min); durata minima pausa di riscaldamento (10 min)
-
Temperatura tra +10 fino -5º: durata massima di permanenza (150 min); durata minima pausa di riscaldamento (10 min)
-
Temperatura tra-5 fino a -18° :durata massima di permanenza senza interruzioni (90 min); durata minima pausa di riscaldamento (15min)
-
Temperatura tra -18 fino a -30: durata massima di permanenza (90 min); durata minima pausa di riscaldamento (30min)
-
Temperatura tra -30 fino a -40: durata massima di permanenza ( tra 20 e 60 min); durata minima pausa di riscaldamento (60min)
Nel caso di locali di lavoro con temperature di +4°, quindi, i criteri che il datore di lavoro deve applicare sono: durata massima di permanenza (150 min); durata minima pausa di riscaldamento (10 min)